(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  le  funzioni amministrative in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento e  di  valorizzazione
delle risorse idriche.
  2.  In  attuazione  dell'art.  3  della  legge 8 giugno 1990 n. 142
(ordinamento delle autonomie locali), la regione svolge  le  funzioni
di  programmazione  e  di  indirizzo nelle materie di cui al comma 1,
assicurando, tramite le province, la partecipazione degli enti locali
alla formazione dei programmi.
  3. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni  in
materia  di  risorse  idriche) la regione adegua la propria normativa
con particolre riferimento a:
   a) ciclo integrale delle acque;
   b)  tutela  e  uso  delle  risorse  idriche  secondo  criteri   di
solidarieta'   e   conservazione   della  integrita'  del  patrimonio
ambientale;
   c) usi prioritari delle acque;
   d) risparmio idrico;
   e) riutilizzo delle acque reflue;
   f) speciali salvaguardie nelle aree protette.